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LE NUOVE REGOLE DI CONNESSIONE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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27/02/2020
Il 17 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove edizioni della Norma CEI 0-21 e della Norma CEI 0-16. Contestualmente ARERA, attraverso la Delibera 149/2019/R/eel della stessa data, ha definito le tempistiche di applicazione delle norme di connessione.
Le nuove regole di connessione per gli impianti fotovoltaici da Aprile 2020.

Quali sono le principali differenze tra la nuova edizione CEI 0-21 e la precedente?

Le principali differenze tra l’edizione 2019 della Norma CEI 0-21 e l’edizione 2016 sono relative a:

  1. modifica delle caratteristiche della capacità di resistere ai buchi di tensione e introduzione della medesima capacità anche per i generatori sincroni e asincroni ( funzione P(f) ),
  2. introduzione della capacità di mantenere la connessione attiva anche in caso di rapide e pronunciate variazioni della frequenza, con elevata derivata nel tempo  (caratteristiche SPI).
 

CEI 0-21
EDIZIONE 2016

CEI 0-21
EDIZIONE 2019 
 Utenti Attivi 0 - 100 kW 0 - 100 kW
 Delibera Arera di riferimento 786/2016 149/2019
 Nuovi Requisiti Recepimento EN 50438 Recepimento RFG
 P(f) 50,3 Hz 50,2 Hz
 Limite Squilibrio 6 kW 6 kW
 Connessione Monofase 6 kW 6 kW
 Capability Triangolare fino a 11,08 kW
Rettangolare oltre 11,08 kW
Triangolare fino a 11,08 kW
Rettangolare oltre 11,08 kW
 Sistema di Protezione Interfaccia
 (SPI)
Interna fino a 11,08 kW
Esterna oltre 11,08 kW
Interna fino a 11,08 kW
Esterna oltre 11,08 kW
 Caratteristiche SPI Single fault tollerance ROCOF (derivata di frequenza) 2,5 Hz/s
 Precisione Misura SPI 1%Vn 1%Vn

Quali sono le scadenze definite?

La Delibera 149/2019/R/eel definisce le seguenti scadenze per gli impianti:

  • per impianti connessi in BT e MT che entrano in esercizio entro il 21.12.2019 possono essere utilizzati i dispositivi (inverter, SPI e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione;
  • per impianti la cui richiesta di connessione viene presentata fino al 31.03.2020, la conformità dei dispositivi alle nuove edizioni 2019 delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 può essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00;
  • per impianti la cui richiesta di connessione viene presentata dal 1.04.2020, la conformità dei dispositivi alle nuove edizioni 2019 delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 è attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Cosa accade nel caso di interventi di modifica su impianti esistenti?

Nel caso di interventi su impianti esistenti, gli adempimenti richiesti dalla nuova edizione della norma si applicano come specificato nelle faq pubblicate sul portale del CEI.

  • Gli obblighi imposti dalla Norma CEI che impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata, ovvero campo di sovra/sotto frequenza P(f) e caratteristiche del Sistema di Protezione di Interfaccia, devono essere applicate a tutto l’impianto, compresa la sezione esistente, quindi sarà necessario installare inverter e sistemi di protezione di interfaccia conformi alla nuova edizione della norma, sostituendo i precedenti e presentando, in base alla data della domanda di connessione i relativi documenti richiesti di conformità alla nuova edizione della norma.
  • Gli obblighi imposti dalla Norma CEI che non impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata, ovvero regolazione P(f), regolazione della tensione, LVRT, richiesta di potenza attiva/reattiva da segnali esterni, devono essere applicate alla sola nuova sezione dell’impianto, quindi non sarà necessario sostituire i precedenti sistemi installati, ma sarà sufficiente rendere conforme solo la nuova parte di impianto.

Cosa accade nel caso di installazione di sistemi di accumulo su impianti esistenti?

Anche in questo caso sono state pubblicate specifiche faq sul portale del CEI.

  • Il valore della potenza a cui fare riferimento per l’obbligatorietà delle prescrizioni previste dalla Norma è pari al valore della potenza nominale complessiva dell’impianto di produzione, comprensiva dell’eventuale presenza dei sistemi di accumulo, quindi, se si dovesse superare il valore di 11,08 kW della potenza dell’impianto, sarà necessario installare sistemi di protezione di interfaccia non integrati negli inverter.
  • Nel caso di aggiunta di un sistema di accumulo lato corrente continua (CC), la Norma afferma che il sistema di accumulo modifica il generatore esistente (FV + inverter) e quindi tutto l’impianto di generazione (FV + sistema di accumulo + inverter) deve essere provato e dichiarato conforme alla nuova Norma, in questo caso, quindi, sarà necessario installare inverter ed eventuali sistemi di protezione di interfaccia conformi alla nuova edizione della norma, sostituendo i precedenti e presentando, in base alla data della domanda di connessione i relativi documenti richiesti di conformità alla nuova edizione della norma.
  • Nel caso di aggiunta di un sistema di accumulo lato corrente alternata (AC), la Norma afferma che il sistema di accumulo non modifica il generatore esistente (FV + inverter) e quindi solo il nuovo generatore (sistema di accumulo + inverter) deve essere provato e dichiarato conforme alla nuova Norma, in questo caso, quindi, solo il nuovo sistema inverter + accumulo dovrà essere conforme alla nuova edizione della norma, senza obbligatoriamente sostituire i precedenti inverter e SPI, ameno di eventuali variazioni intermini di potenza complessiva del sistema oltre 11,8 kW.

Cosa deve essere fatto dal punto di vista di richieste al distributore ed al GSE?

Nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico alla rete sarà necessario seguire tutti gli adempimenti burocratici richiesti dal TICA (Testo Unico delle Connessioni Attive) ed eventuale iter di richiesta di contributo in Scambio sul Posto al GSE o incentivo FER1.
Per quanto riguarda la richiesta al distributore elettrico di zona, sarà quindi necessario procedere sul portale dello stesso attraverso i seguenti passi:

  1. inviare la domanda di connessione,
  2. attendere ed accettare il preventivo inviato dal distributore,
  3. registrare e validare l’impianto sul portale GAUDì di Terna,
  4. inviare il regolamento di esercizio allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 di conformità di inverter e SPI alla nuova edizione 2019 della Norma (nel caso di connessioni entro il 31.03.2020) oppure una dichiarazione di conformità del costruttore di conformità di inverter e SPI alla nuova edizione 2019 della Norma (nel caso di connessioni a partire dal 1.04.2020),
  5. attendere ed accettare la data di allaccio inviata dal distributore.

Nel caso di richiesta del Contributo SSP o eventuale incentivo FER1, non cambia nulla in termini di iter su portale applicativo e relativa documentazione da allegare su portale GSE.

Nel caso di interventi su impianti esistenti, sarà necessario comunicare sul portale del distributore di zona l’eventuale sostituzione di inverter e SPI allegando relativi documenti richiesti (dichiarazione sostitutiva o dichiarazione di conformità) che ne attestino la conformità alla edizione 2019 della norma e comunque l’eventuale installazione di sistema di accumulo, sia esso in lato CC che in lato AC.
Per quanto riguarda il GSE nel caso di presenza di incentivo Conto Energia, deve essere comunicato sul portale applicativo l’intervento di sostituzione dell’inverter e l’eventuale installazione del sistema di accumulo ove presente.